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D.L. 24/12/2003 n. 355- Si riporta il testo dell'art. 8, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali»: «Art. 8. (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (.Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o del- l'UNCEM . 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.». -Si riporta il testo dell'art. 42, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.»: «3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa». - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3-bis, del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 concernente «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.» : «3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).». D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Art. 23-bis. Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ((1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006 c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1 gennaio 2004. 2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.) Riferimenti normativi: -Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)». «5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.». -Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della Legge 28 dicembre 2003, n. 448 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002).» . «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2005. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro.». -Si riporta il testo dell'art. 7,comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante »Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000). » «Art. 7. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile). 1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con Decreto del Ministro delle finan- D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. ze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.». Art. 23-ter. Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ((1. All'articolo 10 del Decreto-Legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione». 2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del Decreto-Legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 10 del Decreto- Legge 5 febbraio 1990, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.», come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 10. (Venezia e Chioggia). 1. I comuni di Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secon- do criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale Veneto n. 962 del 1 settembre 1989. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 139.
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